mercoledì 30 dicembre 2009

Come realizzare un piccolo macello aziendale



Il consumatore, anche nelle carni di selvatici, ricerca la freschezza. Questa caratteristica è la capacità dell'alimento di trasmettere quella "vitalità residua" ancora presente nelle carni fresche e che spingeva, nell'antichità, i cacciatori a cibarsi subito del fegato della loro preda proprio per appropriarsi della vita dell'animale.
In merito a questo problema spesso l'iniziativa di molti imprenditori, il più delle volte giovani, è stata soffocata dalle difficoltà burocratiche legate al rilascio delle necessarie autorizzazioni e ai costi onerosi che una piccola azienda doveva sopportare. Grazie però ad alcuni regolamenti CEE e a leggi nazionali è oggi possibile, utilizzando solo due soli locali, realizzare strutture idonee che consentono, senza eccessivi costi, la macellazione e la vendita dei prodotti allevati in azienda.


Ecco come fare per ottenere l'autorizzazione alla macellazione diretta in azienda e realizzare locali idonei allo scopo.
Le domande per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria(2) per i locali destinati alla macellazione devono essere inoltrate al sindaco del comune di appartenenza e devono contenere:

  • il nome, la ragione sociale e la sede dell'impresa agricola;

  • l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto;

  • l'indicazione delle specie che si intendono macellare;

  • l'eventuale carattere stagionale delle macellazioni;

  • l'indicazione del presumibile termine di approntamento dei locali per la macellazione;

  • pianta planimetrica dei locali in scala non superiore a 1:500;

  • descrizione sommaria dei locali, degli impianti e delle attrezzature;

  • indicazioni relative all'impianto di approvvigionamento idrico;

  • indicazioni relative allo smaltimento dei rifiuti;

  • indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle carcasse.


L'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni(2) dal ricevimento della comunicazione dell'interessato di avvenuto approntamento dei locali.
Per la realizzazione di un impianto aziendale di macellazione idoneo a lavorare non più di 10.000 capi all'anno, suddivisi in piccole quantità (circa 100-300 capi alla settimana), sono sufficienti due locali di adeguata ampiezza: m2 4x4 l'uno. I locali per la macellazione devono essere costruiti in modo tale da garantire una facile ed adeguata pulizia. A tale proposito il pavimento e le pareti, sino ad almeno 2,00 metri di altezza, devono essere piastrellati mentre il soffitto e la parte terminale delle pareti devono essere ricoperte da intonaco lavabile. In questo modo gli ambienti sono facilmente lavabili e disinfettabili. Le due stanze devono poi essere sufficientemente illuminate e aerabili sia per prevenire eventuali condensazioni di vapore, sia per evitare lo sviluppo di muffe. Le finestre devono essere provviste di zanzariere per evitare la presenza di insetti; in ogni caso deve essere impedita la presenza di roditori e altri animali. L'acqua potabile deve essere disponibile in quantità sufficiente e accessibile grazie alla presenza di lavelli in acciaio inox, azionabili anche senza l'impiego delle mani (azionabili con un gomito, un piede o un ginocchio) facilmente reperibili in commercio e appositamente costruiti. La raccolta delle acque di lavaggio deve poi essere garantita da appositi sistemi a sifone da posizionare preferibilmente al centro del pavimento. Per una maggiore igiene e facilità di pulizia è poi possibile rifinire spigoli ed angoli con cornici, piedini e sgusci appositamente realizzati da ditte specializzate.


Più in particolare il primo locale viene adibito alle operazioni di stordimento, dissanguamento, spennatura e spiumatura. Il secondo locale viene invece destinato all'eviscerazione alla conservazione delle carcasse (in apposito banco frigo) e all'eventuale vendita al dettaglio. Una tale suddivisione delle operazioni in locali diversi (dissanguamento e spennatura in un locale ed eviscerazione ed eventuale conservazione in un secondo locale) è infatti idonea per garantire l'igienicità dei prodotti in lavorazione.
Questi locali devono essere adibiti esclusivamente alla macellazione ed eventualmente alla vendita diretta in azienda e non possono essere destinati ad altri scopi.
Per quanto riguarda i servizi igienici e le docce possono essere considerati idonei allo scopo anche quelli presenti nell'abitazione dell'imprenditore.
Gli impianti, le attrezzature e gli utensili devono essere idonei allo scopo. A tale proposito per la macellazione di selvatici a penna (fagiano, quaglia, pernici, anatre, ecc.) sono necessari uno storditore, una pinza ed una vasca per il dissanguamento, una spiumatrice a secco e un carrello di raffreddamento. Per le diverse operazioni di eviscerazione devono essere utilizzati tavoli realizzati in acciaio inox.
Per quanto riguarda poi le attrezzature atte ad assicurare la salubrità e la conservazione delle carcasse possono essere utilizzati allo scopo dei banco frigo nel caso in cui si intenda procedere alla vendita diretta in azienda oppure delle celle frigo per conservare le carcasse prima di trasferirle a macellerie, ristoranti, ecc.
I locali, gli impianti, le attrezzature e gli utensili devono essere mantenuti in idonee condizioni igieniche con operazioni di ordinaria e straordinaria pulizia. Dopo ogni operazione di macellazione è opportuno quindi procedere anche alla sterilizzazione dei coltelli con appositi sterilizzatori.
Il personale addetto alla preparazione e alla vendita deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria rilasciato dall'ufficiale sanitario(2)

(1) D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495 (regolamento recante norme di applicazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile) pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1998, n. 20.

(2) Legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e 266 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanza alimentari e delle bevande) pubblicata nella Gazz. Uff. 4 giugno 1962, n. 139.

(3) D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 559 (Regolamento per l’attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e selvaggina) pubblicata nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1993, n. 28.

(4) Circolare del Ministero della Sanità 8 giugno 1999, n.9 (linee di indirizzo per l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495, concernente la produzione e l’immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile e del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1962, n. 559, per quanto concerne la produzione di carni fresche di conigli e selvaggina allevata da penna) pubblicata nella Gazz. Uff. 19 luglio 1999, n. 167.

4 commenti:

  1. Centri macellazione conto-terzi in Irpinia? Non converrebbe attivare una produzione, prima di automacellare, fruendo dei servizi di terzi? In Irpinia, a riguardo, come siamo messi?

    RispondiElimina
  2. Ovviamente l'automacellazione sarebbe l'ultimo passo di una filiera ancora da formare,ed il post voleva essere solo un invito agli allevatori che continuano a mettere su caseifici aziendali a valutare anche altre strade per le proprie aziende.
    In Irpinia infatti non mi risultano macelli aziendali mentre dei caseifici si è perso il conto e pur considerando che i prodotti caseari nostrani da soli non bastano ad accontentare il mercato,mi sembrava comunque una buona idea quella di diversificare un pò.
    Stesso discorso per il latte in bottiglia,in irpinia non c'è traccia di aziende che intraprendono questa strada,eppure sarebbe fattibile,non dico facile,ma si potrebbe affiancare alle altre attività aziendali.

    RispondiElimina
  3. La normativa citata fa riferimento solo ad aspetti ginieco sanitari. Si pone per contro il rpoblema di poter esercitare l'attività di macelleria ziandale in zona agricola, allorchè detta attività viene considerata "commerciale" e quindi urbanisticamente non ammissibile in zona agricola, ove è prevista la sola lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Esistono in tal senso eventuali deroghe?

    RispondiElimina
  4. Credo che questo dipenda dalle amministrazioni comunali e dal loro PUC

    RispondiElimina